Accesso civico

Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dell'amministrazione. ​Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.


Accesso Civico Semplice

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.

Come si esercita

​​Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo di posta certificata:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ai fini dell’invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto, modello AC.

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.


Accesso Civico Generalizzato
 
Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come si esercita

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello ACG, senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato all'amministrazione per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-Pec).


Richiesta Riesame Accesso Civico Generalizzato

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Scarica il Modulo di richiesta riesame di accesso civico generalizzato

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e  della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.


In aderenza alle linee guida dell’ANAC, adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016, è stato istituito e pubblicato un registro delle richieste di accesso aggiornato periodicamente.

Il Registro degli accessi civici generalizzati consente di:


Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Circolare n. 2 /2017 Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Stampa